(Allegato F-art. 170)
 
                              Art. 170. 
 
  Non si possono eseguire se non  con  ispeciale  autorizzazione  del
Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni
dal medesimo imposte, le opere che seguono: 
 
    a)  La  conversione  delle  chiuse  temporanee  e  delle   chiuse
instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili. 
 
    b) Le variazioni della forma e della posizione si'  delle  bocche
di derivazione,  come  delle  chiuse  stabili,  ed  ogni  innovazione
tendente ad aumentare l'altezza di queste; 
 
    c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare
o modificare le condizioni delle derivazioni; 
 
    d) Le nuove costruzioni nell'alveo  dei  fiumi,  torrenti,  rivi,
scolatori pubblici o canali  demaniali,  di  chiuse  ed  altra  opera
stabile  per  le  derivazioni,  di  ponti,  ponti  canali   e   botti
sotterranee, non che le innovazioni  intorno  alle  opere  di  questo
genere gia' esistenti; 
 
    e) La costruzione di nuove chiaviche  di  scolo  a  traverso  gli
argini e l'annullamento delle esistenti; 
 
    f)  Lo  stabilimento  di  nuovi  molini  natanti,  conservate  le
discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse localita'.