Art. 170. Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono: a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili. b) Le variazioni della forma e della posizione si' delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste; c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni; d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti; e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti; f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse localita'.