Art. 166 
                             Abusivismo 
 
  1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la 
   multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza
   esservi abilitato ai sensi del presente decreto: 
    a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del 
   risparmio; 
    b) offre in Italia quote o azioni di OICR; 
    c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche 
   di comunicazione a distanza, strumenti  finanziari  o  servizi  di
   investimento. 
  2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di 
   promotore finanziario senza  essere  iscritto  nell'albo  indicato
   dall'articolo 31. 
  3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di 
   investimento o il servizio di gestione  collettiva  del  risparmio
   senza esservi abilitata ai sensi del presente  decreto,  la  Banca
   d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico  ministero  ai
   fini dell'adozione dei provvedimenti previsti  dall'articolo  2409
   del codice civile.