(Allegato F-art. 174)
 
                              Art. 174. 
 
  Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge  il  Governo
del Re pubblichera' un elenco: 
 
    a) Dei fiumi, laghi e canali  navigabili  che  devono  iscriversi
nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'art. 142; 
 
    b) Delle arginature, opere  idrauliche  e  canali  navigabili  da
comprendersi nella seconda categoria, purche' siano fra quelle  opere
o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti  nei
bilanci dopo il 1860. 
 
  Quest'elenco sara' approvato e pubblicato per decreto reale, previo
il parere dei  Consigli  provinciali,  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e del Consiglio di Stato. 
 
  L'elenco delle opere di seconda categoria potra' essere  modificato
entro tre anni  dal  Governo  del  Re,  coll'aggiunta  d'altre  opere
idrauliche  sopra  istanza  degli   interessati,   e   osservate   le
prescrizioni dell'art. 115. Pero' la decisione del Governo non  sara'
esecutoria se non quando sia ammesso nel bilancio dei lavori pubblici
uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in  questo
caso, potra' essere anche superiore alle L. 30,000. Scorsi  tre  anni
nessun'opera potra' essere dichiarata di seconda categoria se non per
legge. 
 
  Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non  comprese  in
tale  elenco  anderanno  a  carico  dei  consorzi   o   dei   singoli
interessati.