Art. 174. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblichera' un elenco: a) Dei fiumi, laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'art. 142; b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria, purche' siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti nei bilanci dopo il 1860. Quest'elenco sara' approvato e pubblicato per decreto reale, previo il parere dei Consigli provinciali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. L'elenco delle opere di seconda categoria potra' essere modificato entro tre anni dal Governo del Re, coll'aggiunta d'altre opere idrauliche sopra istanza degli interessati, e osservate le prescrizioni dell'art. 115. Pero' la decisione del Governo non sara' esecutoria se non quando sia ammesso nel bilancio dei lavori pubblici uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in questo caso, potra' essere anche superiore alle L. 30,000. Scorsi tre anni nessun'opera potra' essere dichiarata di seconda categoria se non per legge. Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non comprese in tale elenco anderanno a carico dei consorzi o dei singoli interessati.