Art. 175. Entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco, di che nell'articolo precedente, verranno per decreto ministeriale stabiliti i perimetri dei territori che devono collo Stato contribuire per le opere in detto elenco nominate. Il Governo promuovera' poi la istituzione dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda e della terza categoria.