(Allegato F-art. 176)
 
                              Art. 176. 
 
  Col  principio  dell'anno  1866  le  spese  relative   alle   opere
idrauliche saranno regolate secondo  questa  legge.  Lo  Stato  avra'
diritto a rimborso di tutte  quelle  somme  che  anticipasse  durante
l'esercizio dell'anno 1866 fino alla istituzione dei nuovi  consorzi,
per quelle opere alle quali finora ha provveduto.