Art. 178. Colla fine del 1865 saranno chiuse e regolate le contabilita' relative alle opere per le quali lo Stato in parte contribuisce, e rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti. Le attivita' e le sostanze che fossero possedute dalle attuali aziende idrauliche delle Romagne passeranno coi rispettivi carichi ai consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino a tale istituzione continueranno ad essere amministrate nel modo attuale. Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti anteriori al 1866, e per la consegna delle attivita' e sostanze saranno dalla Corte dei conti giudicate con giurisdizione contenziosa.