(Allegato F-art. 178)
 
                              Art. 178. 
 
  Colla fine del 1865  saranno  chiuse  e  regolate  le  contabilita'
relative alle opere per le quali lo Stato in  parte  contribuisce,  e
rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti. 
 
  Le attivita' e le sostanze  che  fossero  possedute  dalle  attuali
aziende idrauliche delle Romagne passeranno coi rispettivi carichi ai
consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino a tale
istituzione continueranno ad essere amministrate nel modo attuale. 
 
  Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti
anteriori al 1866, e per  la  consegna  delle  attivita'  e  sostanze
saranno  dalla  Corte   dei   conti   giudicate   con   giurisdizione
contenziosa.