(Allegato F-art. 179)
 
                              Art. 179. 
 
  I corpi morali o persone che,  per  effetto  di  speciali  leggi  o
regolamenti hanno oggi l'amministrazione o la sorveglianza  di  opere
idrauliche d'interesse sociale, dovranno promuovere entro un anno  la
formazione di consorzi secondo la presente legge. 
 
  Colla costituzione dei nuovi consorzi cesseranno dal prender  parte
all'amministrazione interna dei medesimi quelle Autorita' governative
che fossero designate da speciali leggi o regolamenti, eccettuato nel
caso previsto dall'art. 115.