Art. 179. I corpi morali o persone che, per effetto di speciali leggi o regolamenti hanno oggi l'amministrazione o la sorveglianza di opere idrauliche d'interesse sociale, dovranno promuovere entro un anno la formazione di consorzi secondo la presente legge. Colla costituzione dei nuovi consorzi cesseranno dal prender parte all'amministrazione interna dei medesimi quelle Autorita' governative che fossero designate da speciali leggi o regolamenti, eccettuato nel caso previsto dall'art. 115.