Art. 180. Le attribuzioni finora esercitate nelle provincie Toscane dalle Autorita' giudiziarie per l'ordinamento e la sorveglianza dei consorzi, comprensori ed imposizioni cessano colla pubblicazione della presente legge. Gli atti, documenti, campioni e catasti presso le medesime esistenti sono consegnati entro tre mesi mediante inventario agli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura secondo le disposizioni che saranno date dal prefetto della provincia. La deputazione provinciale o chi sara' dalla medesima delegato esercitera' le attribuzioni dai regolamenti e statuti locali assegnate ai giudici per tutti gli oggetti di competenza amministrativa, su cui e' provveduto nella presente legge, finche' non saranno formati i consorzi degli interessati colle norme in questa legge stabilite.