(Allegato F-art. 180)
 
                              Art. 180. 
 
  Le attribuzioni finora esercitate  nelle  provincie  Toscane  dalle
Autorita'  giudiziarie  per  l'ordinamento  e  la  sorveglianza   dei
consorzi, comprensori  ed  imposizioni  cessano  colla  pubblicazione
della presente legge. 
 
  Gli  atti,  documenti,  campioni  e  catasti  presso  le   medesime
esistenti sono consegnati entro tre  mesi  mediante  inventario  agli
uffizi di prefettura o di sotto-prefettura  secondo  le  disposizioni
che saranno date dal prefetto della provincia. 
 
  La deputazione provinciale o  chi  sara'  dalla  medesima  delegato
esercitera'  le  attribuzioni  dai  regolamenti  e   statuti   locali
assegnate  ai  giudici  per   tutti   gli   oggetti   di   competenza
amministrativa, su cui e' provveduto nella  presente  legge,  finche'
non saranno formati i  consorzi  degli  interessati  colle  norme  in
questa legge stabilite.