ART. 235 (L) 
(Annullamento   del   credito   per   irreperibilita'   e   possibile
                            reviviscenza) 
 
   1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle  spese  e  alle  pene
pecuniarie, dopo l'annullamento del credito  ai  sensi  dell'articolo
219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo  solo  se  il  debitore
risulta reperibile. 
   2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si
riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a  pena  detentiva,
l'ufficio,  quando  la  notifica  si  ha  per   eseguita   ai   sensi
dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il  credito
e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito
degli irreperibili. 
   3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero  rimette
gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito. 
 
          Nota all'art. 235:
              -  Per  il  testo dell'art. 143 del codice di procedura
          civile, v. nota all'art. 219.