ART. 236 (L) 
                    (Pene pecuniarie rateizzate) 
 
   1. Per le pene pecuniarie  rateizzate,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito
al  pagamento  o  il  provvedimento  del  giudice  nella  fase  della
conversione contiene l'indicazione dell'importo e la  scadenza  delle
singole rate. 
   2. Il termine  per  il  pagamento  decorre  dalla  scadenza  delle
singole rate. 
   3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 
   4. In caso di mancato pagamento di una  rata  il  debitore  decade
automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in  un'unica
soluzione, della restante parte del suo debito. 
 
          Nota all'art. 236:
              - L'articolo 133-ter del codice penale cosi' recita:
              "Art.   133-ter.   (Pagamento  rateale  della  multa  o
          dell'ammenda).  - Il giudice, con la sentenza di condanna o
          con  il  decreto  penale,  puo' disporre, in relazione alle
          condizioni  economiche  del  condannato,  che  la  multa  o
          l'ammenda  venga  pagata  in  rate mensili da tre a trenta.
          Ciascuna  rata  tuttavia  non  puo' essere inferiore a lire
          trentamila.
              In  ogni  momento il condannato puo' estinguere la pena
          mediante un unico pagamento.".