ART. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate) 1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate. 2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate. 3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
Nota all'art. 236: - L'articolo 133-ter del codice penale cosi' recita: "Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.".