ART. 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. 2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.