ART. 237 (L) 
 (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) 
 
   1. L'ufficio investe il  pubblico  ministero,  perche'  attivi  la
conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti
giorni dalla  ricezione  della  prima  comunicazione,  da  parte  del
concessionario,  relativa  all'infruttuoso  esperimento   del   primo
pignoramento su tutti i beni. 
  2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.