ART. 238 (L) 
                 (Conversione delle pene pecuniarie) 
 
   1. Il giudice dell'esecuzione competente,  al  fine  di  accertare
l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona  civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune  indagini  nel
luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha  ragione  di
ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito  e
richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. 
   2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la
riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo. 
   3. Se il giudice dell'esecuzione  accerta  l'insolvibilita',  puo'
disporre la rateizzazione della pena a norma  dell'articolo  133  ter
del codice penale,  qualora  non  sia  stata  gia'  disposta  con  la
sentenza di condanna, o il  differimento  della  conversione  per  un
tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se  lo
stato   di   insolvibilita'   perdura,   e   il   concessionario   e'
automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo. 
   4. Alla scadenza del  termine  fissato  per  l'adempimento,  anche
rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo. 
   5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo,  non
si tiene conto del periodo durante il quale la conversione  e'  stata
differita. 
   6.  Con  l'ordinanza  che  dispone  la  conversione   il   giudice
dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti  in
osservanza delle norme vigenti. 
   7. Il  ricorso  contro  l'ordinanza  di  conversione  ne  sospende
l'esecuzione. 
 
          Nota all'art. 238:
              -  Per  il testo dell'art. 133-ter del codice penale v.
          nota all'art. 236.