Art. 174 
      False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi espone 
   false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94,
   102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, e' punito
   con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci
   milioni a lire cento milioni. 
  2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di 
   amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati  e
   ostacola l'esercizio delle funzioni della  CONSOB  e'  punito  con
   l'arresto da  sei  mesi  a  tre  anni  e  con  l'ammenda  da  lire
   venticinque milioni a lire cento milioni.