(Allegato F-art. 182)
 
                              Art. 182. 
 
  Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti,
dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle  provincie
e dei comuni, secondo la natura loro, e  la  importanza  e  grado  di
utilita' dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.