(Allegato F-art. 183)
 
                              Art. 183. 
 
  Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie: 
 
    a) I  moli  di  ridosso  ed  i  frangi-onde  che  proteggono  gli
ancoraggi; 
 
    b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce
e proteggono le sponde dei porti-canali; 
 
    c) Le ripe  artificiali,  banchine,  scali,  darsene  mercantili,
macchine fisse da alberare o scaricar navi; 
 
    d) Gli argini e moli di circondario per difendere i  porti  dalle
alluvioni e dagli interrimenti; 
 
    e) I  bacini  di  deposito  d'acque,  atte  a  produrre  correnti
artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali; 
 
    f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per  liberare  i  porti
dai depositi e dalle infezioni; 
 
    g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi; 
 
    h) Le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti; 
 
    i) I fari, le torri a segnali ed  altri  fabbricati  ad  uso  del
servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti; 
 
    k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a  guida
o ad ormeggio dei bastimenti; 
 
    i) Ogni altra  opera  il  cui  scopo  sia  mantenere  profondo  e
spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita, ed aumentarne la
sicurezza.