(Allegato F-art. 184)
 
                              Art. 184. 
 
  I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in  quattro
classi, come appresso: 
 
    1.° I porti situati a capo di grandi linee di  comunicazione,  ed
il movimento commerciale dei quali,  giovando  ad  estesa  parte  del
regno,  od  al  traffico  internazionale  terrestre,  li  costituisce
d'interesse generale dello Stato; 
 
    2.° I porti e le spiaggie  che  interessano  la  sicurezza  della
navigazione  generale  e  servono  unicamente  o   precipuamente   di
rilascio; 
 
    3.° I porti e gli approdi, il  movimento  commerciale  dei  quali
interessa soltanto ad una o ad alcune provincie; 
 
    4.° I porti e gli approdi, la utilita' dei quali non  si  estende
che ad un circondario od a qualche comune.