Art. 184. I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi, come appresso: 1.° I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione, ed il movimento commerciale dei quali, giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato; 2.° I porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente di rilascio; 3.° I porti e gli approdi, il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie; 4.° I porti e gli approdi, la utilita' dei quali non si estende che ad un circondario od a qualche comune.