(Allegato F-art. 185)
 
                              Art. 185. 
 
  In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente,  e,  quanto
ai porti di 3.ª classe tenuto per conto del movimento dei  bastimenti
e dell' introito delle dogane e delle tasse  marittime  nel  triennio
1861-1862-1863, il Governo del Re  approvera'  con  decreto  reale  e
pubblichera' entro un anno dalla data di questa legge gli elenchi dei
porti delle prime  tre  classi  e  delle  provincie  interessate  per
ciascuno di essi, sentiti previamente all'uopo i Consigli provinciali
interessati quanto ai porti di 3ª  classe,  ed  avuto  per  tutti  il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio  di
ammiragliato e del Consiglio di Stato.