ART. 240 (L)
              (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

   1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  si  applica  l'articolo 19, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
 
          Nota all'art. 240:
              - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 602/1973:
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,
          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un
          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il
          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla
          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza
          fidejussoria o fidejussione bancaria.
              2.  La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
          a  pena  di  decadenza,  prima  dell'inizio della procedura
          esecutiva.
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a) il  debitore  decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
          ciascun mese.
              4-bis.  Se,  in  caso di decadenza del contribuente dal
          beneficio   della   dilazione,  il  fidejussore  non  versa
          l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
          di   apposito   invito,   contenente   l'indicazione  delle
          generalita'  del  fidejussore  stesso,  delle somme da esso
          dovute  e  dei  presupposti  di  fatto  e  di diritto della
          pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
          forzata  nei  suoi  confronti sulla base dello stesso ruolo
          emesso a carico del debitore.".