ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per     irreperibilita'     e     possibile
                            reviviscenza)

   1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni
amministrative  pecuniarie,  dopo l'annullamento del credito ai sensi
dell'articolo  219,  l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se
il debitore risulta reperibile.