ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza) 1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.