Art. 191. La spesa a carico di comuni, di circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, sara' fra loro ripartita come segue: Una meta' a carico del comune in cui e' situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo; Un quarto a carico dei comuni del circondario; L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto e' situato, col concorso delle provincie attigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto. Le quote a carico di piu' comuni a provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.