(Allegato F-art. 191)
 
                              Art. 191. 
 
  La spesa a carico di comuni, di circondari e  di  provincie  per  i
porti di prima e terza classe, sara' fra loro ripartita come segue: 
 
  Una meta' a carico del comune in cui e'  situato  il  porto  e  dei
comuni contigui al porto medesimo; 
 
  Un quarto a carico dei comuni del circondario; 
 
  L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto e' situato,
col  concorso  delle  provincie  attigue  che  abbiano  un  interesse
immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto. 
 
  Le quote a carico di piu' comuni a  provincie  si  ripartiranno  in
base al principale dei tributi diretti.