(Allegato F-art. 192)
 
                              Art. 192. 
 
  I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facolta', ove
cio' avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la  proporzione
di quota assegnata nel precedente articolo. 
 
  La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere  e
delle quote rispettive, si fara' colle norme  dalla  legge  stabilite
pei consorzi stradali.