(Allegato F-art. 194)
 
                              Art. 194. 
 
  Per intraprendere nuove  opere  straordinarie  ai  porti  di  terza
classe occorre previo assenso dei Consigli provinciali e comunali,  i
quali  complessivamente  rappresentino  almeno  i   due   terzi   del
contributo nella spesa necessaria. 
 
  Mancando  tale  assenso,  le  spese  non  potranno   essere   fatte
obbligatorie se non da una legge speciale. 
 
  L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove,  quanto  per
quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo,  come  e'  detto
all'articolo precedente.