Art. 198. I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono benefizio, costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade. In caso di spesa eccedente la l'orsa del comune o dei comuni associati, potra' essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato pero' non potra' mai eccedere il terzo della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l'opera a pro della quale e' domandato. Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il Ministero dei lavori pubblici esercitera' l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere.