(Allegato F-art. 198)
 
                              Art. 198. 
 
  I lavori dei porti di quarta  classe  sono  a  carico  dei  singoli
comuni, o delle associazioni dei comuni che ne  risentono  benefizio,
costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade. 
 
  In caso di spesa eccedente  la  l'orsa  del  comune  o  dei  comuni
associati, potra' essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo
Stato. Il sussidio dello Stato pero' non potra' mai eccedere il terzo
della spesa totale che le parti interessate dimostreranno  necessaria
per l'opera a pro della quale e' domandato. 
 
  Accordandosi un qualche sussidio  dallo  Stato,  il  Ministero  dei
lavori pubblici esercitera' l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle
opere.