Art. 199. I progetti d'arte per lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal prefetto della provincia, il quale assumera' in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile. Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spettera' al Ministero dei lavori pubblici.