ART. 243 (R)
           (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

   1.  Il  concessionario,  previa ritenuta della tassa del dieci per
cento  di  cui  all'articolo  154,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese
all'UNEP  le  somme  relative  a  diritti  e  indennita' di trasferta
prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo
25.
   2.  Con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia sono
stabilite  le  modalita'  e, tenendo conto del decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123,  le  regole tecniche
telematiche per il versamento.
   3.  Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5
e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229.
 
          Nota all'art. 243:
              -  Si riportano gli articoli 138, commi 4, 5 e 6, e 154
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre
          1959, n. 1229:
              "Art. 138. (Omissis).
              4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il
          40  per  cento  in  conto  diritti e per il 60 per cento in
          conto indennita' di trasferta.
              5.  La  quota  dei  diritti e' attribuita per il 42 per
          cento  all'ufficiale  giudiziario,  per  il  42  per  cento
          all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai
          coadiutori giudiziari.
              6.  La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita
          per  il  50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50
          per  cento  all'aiutante  ufficiale giudiziario. Nelle sedi
          dove   manchino   l'aiutante  ufficiale  giudiziario  e  il
          coadiutore  giudiziario  le  quote  ad  essi spettanti sono
          attribuite  all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il
          coadiutore   giudiziario   la   quota  di  quest'ultimo  e'
          attribuita  per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e
          per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.".
              "Art.  154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a
          versare  allo  Stato una tassa del 10 per cento sui diritti
          per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
              2.  Eguale  tassa  e' dovuta dalle parti sul diritto di
          protesto  di  titoli  di  credito  e  sulle  indennita'  di
          trasferta,   per   gli   atti   compiuti   dagli  ufficiali
          giudiziari,  in  aggiunta  all'eventuale  imposta  di bollo
          dovuta per la quietanza.
              3.  La  tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e'
          corrisposta  mediante  applicazione, a cura degli ufficiali
          giudiziari,  di  marche da bollo del valore corrispondente,
          sull'originale  degli  atti  notificati od eseguiti, con le
          modalita'  stabilite  per  l'imposta di bollo dovuta per la
          quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
          previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
              4.  Per  gli  atti  o  commissioni che non abbiano dato
          luogo  a  formazione  di  originale,  l'applicazione  delle
          marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
              5.  In relazione a particolare esigenza di servizio, e'
          facolta'  del  Ministero  delle  finanze,  su  proposta del
          Ministero  di  grazia  e  giustizia,  di  consentire che il
          pagamento  della  tassa  del  10  per  cento sia effettuato
          direttamente all'ufficio del registro.
              6.  L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo
          riscuota  dalle  parti  l'ammontare totale o parziale della
          tassa    da   lui   dovuta,   e'   punito   con   l'ammenda
          disciplinare.".
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          123/2001 v. nota all'art. 190.