ART. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari) 1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento. 3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Nota all'art. 243: - Si riportano gli articoli 138, commi 4, 5 e 6, e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229: "Art. 138. (Omissis). 4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta. 5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari. 6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.". "Art. 154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti. 2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. 3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. 4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. 5. In relazione a particolare esigenza di servizio, e' facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro. 6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 v. nota all'art. 190.