Art. 344.
                 (Inquadramento nei ruoli aggiunti)

  I  ruoli  aggiunti,  istituiti  in  sostituzione dei ruoli speciali
transitori, comprendono le seguenti qualifiche:
    per  le  carriere  direttive:  le qualifiche di consigliere di 3ª
classe e di consigliere di 2ª classe o equiparate;
    per  le  carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario e
segretario aggiunto o equiparate;
    per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto ed
applicato o equiparate;
    per  le  carriere  del  personale  ausiliario:  le  qualifiche di
inserviente  ed usciere o equiparate e, per le carriere del personale
ausiliario tecnico, quella di agente tecnico.
  Al   compimento  dell'anzianita'  complessiva  nei  ruoli  speciali
transitori  e  nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per
le  carriere  direttive,  di anni sei per le carriere di concetto, di
anni  tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del
personale  ausiliario,  gli impiegati sono collocati nelle qualifiche
superiori all'iniziale previste nel primo comma.
  Nei  ruoli  aggiunti  possono  essere collocati anche gli impiegati
civili  non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del
1 maggio 1948, purche' la loro assunzione sia avvenuta in conformita'
a  specifiche  disposizioni  di legge. Il loro collocamento nei ruoli
aggiunti non puo' decorrere da data anteriore al 5 giugno 1955.
  L'anzianita'   di   servizio  stabilita  dall'art.  1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data
di  assunzione  in  qualita'  di  impiegato civile non di ruolo nelle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo.
  Nei  confronti  del  personale assunto in base alla legge 9 gennaio
1951,  n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei
ruoli  aggiunti  e' disposta con effetto dal 5 giugno 1955 per quegli
impiegati   che   anteriormente   all'assunzione  della  qualita'  di
impiegato  civile dello Stato avessero prestato nelle amministrazioni
di  provenienza quattro anni di servizio, o con effetto, in ogni caso
non  anteriore  al  5  giugno  1955,  dal compimento di sette anni di
servizio  complessivo,  di  cui  almeno  tre in qualita' di impiegato
civile dello Stato.
  Il  collocamento nei ruoli aggiunti puo' essere chiesto soltanto da
coloro  che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente terzo
comma,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto non
abbiano  maturato  ancora  la  prescritta  anzianita'  di  servizio o
l'abbiano  maturata  da  non  oltre  due mesi. La domanda deve essere
presentata,  a  pena  di decadenza, non oltre due mesi dal compimento
della prescritta anzianita' di servizio.
  Il   collocamento   nei  ruoli  aggiunti  richiesto  ai  sensi  del
precedente  comma  e'  disposto  nell'ordine risultante dalla data di
assunzione  alla  categoria  d'impiego  non di ruolo cui il personale
appartiene  e  con  effetto  dalla data nella quale venga maturata la
prescritta anzianita'.
  A  parita'  di tale anzianita' si osserva l'ordine delle preferenze
stabilito dall'art. 5.