Art. 180 
                 Abuso di informazioni privilegiate 
 
  1. E' punito con la reclusione fino a due anni e con  la  multa  da
venti a seicento milioni di lire chiunque,  essendo  in  possesso  di
informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale
di  una  societa',  ovvero  dell'esercizio  di  una  funzione,  anche
pubblica, di una professione o di un ufficio: 
    a)  acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,   anche   per
interposta  persona,  su  strumenti  finanziari   avvalendosi   delle
informazioni medesime; 
    b)   senza   giustificato   motivo,   da'   comunicazione   delle
informazioni, ovvero consiglia ad  altri,  sulla  base  di  esse,  il
compimento di taluna delle operazione indicate nella lettera a). 
  2. Con la stessa pena e' altresi' punito chiunque, avendo ottenuto,
direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti
indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera
a) del medesimo comma. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi  1  e  2,
per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di
contenuto determinato, di cui il pubblico  non  dispone,  concernente
strumenti finanziari o emittenti di  strumenti  finanziari,  che,  se
resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo. 
  4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giudice puo' aumentare  la
multa fino al triplo quando, per la rilevante offensivita' del fatto,
le qualita' personali del colpevole o l'entita' del profitto  che  e'
derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
  5. Nel caso di condanna o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei  mezzi,   anche   finanziari,
utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il
profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
operazioni compiute per  conto  dello  Stato  italiano,  della  Banca
d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla
politica economica.