Art. 181 
                 Aggiotaggio su strumenti finanziari 
 
  1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero 
   pone in essere operazioni  simulate  o  altri  artifici  idonei  a
   provocare  una  sensibile  alterazione  del  prezzo  di  strumenti
   finanziari o l'apparenza di un mercato  attivo  dei  medesimi,  e'
   punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da  uno  a
   cinquanta milioni di lire. 
  2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza 
   di un mercato attivo, le pene sono aumentate. 
  3. Le pene sono raddoppiate: 
    a) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice 
   penale; 
    b) se il fatto e' connesso dagli azionisti che esercitano il 
   controllo a norma  dell'articolo  93,  dagli  amministratori,  dai
   liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci  e
   dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche  che
   esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di  cambio  o
   da componenti o dipendenti della CONSOB; 
    c) se il fatto e' commesso a mezzo della stampa o mediante altri 
   mezzi di comunicazione di massa.