Art. 185 
            Notizia di reato e attivita' di accertamento 
 
  1. Quando ha notizia di taluno dei reati  previsti  dagli  articoli
180  e  181  il  pubblico  ministero  ne  informa  senza  ritardo  il
Presidente della CONSOB. 
  2. La CONSOB compie  gli  atti  di  accertamento  delle  violazioni
avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti  dei  soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. 
  3. Al medesimo fine, la CONSOB puo' inoltre: 
    a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  a  chiunque  appaia
informato  sui  fatti,  stabilendo  il  termine   per   la   relativa
comunicazione; 
    b) procedere  all'audizione  di  chiunque  appaia  informato  sui
fatti, redigendone processo verbale; 
    c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni
ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe  tributaria  secondo
le modalita' previste dagli articoli 2 e  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 luglio 1991, n. 212. 
  4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono  esercitati
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201,  202  e
203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 
 
          Nota all'art. 185: 
            - Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del  D.Lgs.  12
          luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalita' di  accesso
          delle  amministrazioni  pubbliche  al  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria) e' il seguente: 
            "Art. 2. - 1. L'accesso ai dati,  alle  notizie  ed  alle
          informazioni    autorizzati    puo'    avvenire    mediante
          interrogazione  via  terminale,  per   l'effettuazione   di
          operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di
          soggetti,  ovvero   mediante   collegamento   diretto   tra
          elaboratori. 
            2. Le modalita' di interconnessione, ancorche' diverse in
          relazione  alle  architetture,  agli  ambienti  di  sistema
          collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere
          conformi a quelle codificate da organismi internazionali  e
          di piu' ampia diffusione. 
            3. Il centro informativo  della  Direzione  generale  per
          l'organizzazione   dei   servizi    tributari    indichera'
          all'amministrazione    richiedente    le    caratteristiche
          necessarie per l'accesso nella  varie  forme  previste  dal
          comma 1. 
            4.  I  costi  per  consentire  l'accesso,  periodicamente
          determinati,   sono   a   carico   delle    amministrazioni
          richiedenti  e  sono  determinati,  per  ciascun  tipo   di
          collegamento, dal centro informativo  per  l'organizzazione
          dei servizi tributari sulla base del visto di congruita' 
 
          dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono
          essere annualmente effettuati presso le competenti  sezioni
          di tesoreria provinciale  dello  Stato,  direttamente  o  a
          mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in  conto
          entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero  delle
          finanze; copia della quietanza della tesoreria  provinciale
          e' inviata al centro informativo per  l'organizzazione  dei
          servizi tributari". 
            "Art. 3. - 1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti
          richiedenti sono tenuti  ad  utilizzare  i  dati  acquisiti
          mediante  accesso  al  sistema  informativo   dell'anagrafe
          tributaria, esclusivamente per il raggiungimento  dei  fini
          per i quali  l'accesso  e'  stato  autorizzato  nonche'  al
          rispetto del segreto  d'ufficio  di  cui  all'art.  15  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non  costituisca
          impedimento per il raggiungimento delle  finalita'  per  le
          quali e'  stato  richiesto  l'accesso  alla  documentazione
          dell'anagrafe tributaria; ai  fini  della  applicazione  di
          questa   disposizione   ciascun   operatore   deve   essere
          previamente identificato. 
            (Omissis)".