Art. 185 Notizia di reato e attivita' di accertamento 1. Quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB. 2. La CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza. 3. Al medesimo fine, la CONSOB puo' inoltre: a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale; c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212. 4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Nota all'art. 185: - Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. 12 luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria) e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati puo' avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori. 2. Le modalita' di interconnessione, ancorche' diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di piu' ampia diffusione. 3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indichera' all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nella varie forme previste dal comma 1. 4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruita' dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale e' inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari". "Art. 3. - 1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso e' stato autorizzato nonche' al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato. (Omissis)".