(Allegato F-art. 201)
 
                              Art. 201. 
 
  Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione  e  manutenzione
dei fari e fanali stabiliti presso i porti di prima, terza  e  quarta
classe, per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono  a  carico
dello Stato, delle provincie, circondari  e  comuni,  come  le  altre
spese del relativo porto e nella medesima proporzione. 
 
  Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle  calate
interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.