Art. 352.
(Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF. AA.
                       e dei Corpi di polizia)

  Tutti  i  posti  di  applicato, o qualifica equiparata, disponibili
nelle  carriere esecutive dei ministeri dell'interno (amministrazione
della    pubblica    sicurezza),    Difesa-esercito,   Difesa-marina,
Difesa-aeronautica,   Grazia   e   giustizia  (amministrazione  degli
Istituti   di  prevenzione  e  piena),  Finanze  (carriera  esecutiva
dell'amministrazione   centrale  e  delle  intendenze  di  finanza  e
carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai
sottufficiali  delle  forze armate e dei corpi di polizia dipendenti,
in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.
  Un  terzo  dei  posti  di  applicato  o  qualifica equiparata delle
carriere  esecutive  di  tutte  le altre amministrazioni dello Stato,
comprese   quelle   con   ordinamento   autonomo,   e'  riservato  ai
sottufficiali  delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso
dei prescritti requisiti.
  Un  terzo  dei  posti  di  applicato  o  qualifica equiparata delle
carriere   del   personale   ausiliario  dei  ministeri  dell'interno
(amministrazione  della  pubblica  sicurezza),  Finanze (carriera del
personale ausiliario dell'amministrazione centrale e delle intendenze
di   finanza),  Difesa-esercito,  Difesa-marina,  Difesa-aeronautica,
Grazia    e    giustizia    (carriera    del   personale   ausiliario
dell'amministrazione  centrale)  e'  riservato agli appuntati e gradi
equiparati, dei corpi rispettivamente dipendenti.
  I  posti riservati che rimanessero eventualmente non utilizzati per
mancanza  di  aspiranti  sono  conferiti  mediante i normali pubblici
concorsi.
  All'assegnazione  dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e
terzo  comma, provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione
dei  posti  nelle  altre  amministrazioni provvede, in proporzione al
numero  delle  domande rispettivamente presentate, il ministero della
difesa,.
  I  sottufficiali,  gli  appuntati  ed  equiparati sono collocati in
ruolo  e vengono all'uopo intercalati, nella misura di uno a due, con
gli  impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e
del  personale  ausiliario  promossi  o  nominati  alla  qualifica di
applicato ed equiparata, o di inserviente ed equiparata.