(Allegato F-art. 204)
 
                              Art. 204. 
 
  Un  regolamento  sancito  per   decreto   reale   determinera'   le
attribuzioni proprie degl'ingegneri del genio  civile  e  quelle  dei
capitani dei porti e consoli di marina,  per  cio'  che  concerne  la
sorveglianza e conservazione delle opere dei  porti,  e  fissera'  le
reciproche loro relazioni.