(Allegato F-art. 205)
 
                              Art. 205. 
 
  Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiaggie e
fari saranno regolate secondo questa legge. 
 
  Lo Stato avra' diritto di  rimborso  per  tutta  quella  somma  che
anticipasse per conto delle provincie o dei comuni. 
 
  Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le
opere marittime approvate per leggi speciali  fino  alla  concorrenza
delle somme assegnate nelle stesse leggi. 
 
  Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori
si seguiranno le norme stabilite dalla presente legge.