Art. 610 Esami finali 1. Gli esami finali previsti dagli articoli 760, comma 1, e 771, comma 1, del codice, sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata; gli allievi non idonei, se l'inidoneita' non determina l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima sessione utile. 2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 609.