Art. 610 
 
                            Esami finali 
 
1. Gli esami finali previsti dagli articoli  760,  comma  1,  e  771,
comma 1, del codice, sono svolti secondo le modalita'  stabilite  con
determinazione dei Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  del
Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri  o  dall'autorita'  da
essi delegata; gli allievi non idonei, se l'inidoneita' non determina
l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a  domanda,  per
sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima  sessione
utile. 
2. Ai fini dell'immissione in  ruolo  la  graduatoria  di  merito  e'
formata  sulla  base  della  graduatoria  di  fine   corso   di   cui
all'articolo 609.