Art. 375.
               (Inquadramento nelle nuove qualifiche)

  In   tutti   i   casi   nei   quali   si   deve  ancora  provvedere
all'equiparazione  ed  all'inquadramento  di  personale  nelle  nuove
carriere  e  qualifiche  si osservano i criteri di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 18.