(Allegato F-art. 208)
 
                              Art. 208. 
 
  Le proprieta' private  che  dovranno  intersecarsi  colle  ferrovie
private della seconda categoria saranno soggette  alla  servitu'  del
passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate
dovranno  adempiere  gli  obblighi  tutti  dalla  legge  imposti  per
l'acquisto della servitu' coattiva di acquedotto.