Articolo 55
                         Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini
dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.