Articolo 56
                     Requisiti della candidatura

1.  Nessuno  puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni,
quando  le  elezioni  si  svolgano  nella  stessa data. I consiglieri
provinciali,  comunali  o  di  circoscrizione  in  carica non possono
candidarsi,  rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale. .sp, 2. Nessuno puo' essere
candidato  alla  carica di sindaco o di presidente della provincia in
piu' di un comune ovvero di una provincia.