Articolo 57
                         Obbligo di opzione

1.  Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province,  in  due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro  cinque  giorni  dall'ultima  deliberazione  di
convalida.  Nel  caso  di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della  provincia,  del  comune  o  della  circoscrizione  in  cui  ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.