Art. 61
       Ineleggibilita' a sindaco e presidente della provincia

  1.  Non  puo'  essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
   fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
   il  posto  di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di
   lavori  o  di  servizi  comunali o provinciali o in qualunque modo
   loro fideiussore.