Articolo 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo  importa  la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2.  Le  cause  di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione  sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.

3.   Ai   fini   della   rimozione  delle  cause  di  ineleggibilita'
sopravvenute  alle  elezioni  ovvero  delle cause di incompatibilita'
sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.

4.  La  cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla   data   in   cui  e'  venuta  a  concretizzarsi  la  causa  di
ineleggibilita' o di incompatibilita'.