Art. 91. 
                  (Soggetto obbligato ed esenzioni) 
 
  1.  Il  soggetto  obbligato  al  pagamento  dell'imposta   di   cui
all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede  al
versamento su base trimestrale,  entro  il  quinto  giorno  del  mese
successivo ad ogni semestre. 
  2. Sono  esclusi  dal  pagamento  dell'imposta  i  voli  di  Stato,
sanitari e di emergenza.