Art. 92. 
             (Determinazione e versamento dell'imposta) 
 
  1. L'imposta di cui all'articolo  90  e'  determinata,  sulla  base
dell'emissione sonora  dell'aeromobile  civile  come  indicata  nelle
norme sulla certificazione acustica  internazionale,  nelle  seguenti
misure: 
    a)  classe  1:  lire  479  per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni  successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; 
    b)  classe  2:  lire  359  per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni  successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel  capitolo
2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale  per  l'aviazione
civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616; 
    c)  classe  3:  lire  120  per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni  successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel  capitolo
3 dell'allegato XVI alla  Convenzione  citata  alla  lettera  b)  del
presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica. 
  2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle  regioni  o
delle province autonome interessate, essere elevate fino  al  15  per
cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga
nelle  fasce  orarie  di  maggiore  utilizzazione,  individuate   dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 
  3. Entro il 1° gennaio 2004, il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente,  verifica,
sulla base dei dati forniti dalle regioni, se  e  in  che  misura  le
finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate
con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo,
con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e  con  il  Ministro  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate. 
 
          Note all'art. 92: 
              Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616,  recante  "Approvazione
          della Convenzione Internazionale  per  l'aviazione  civile,
          stipulata a Chicago il  7  dicembre  1944",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948, n. 131, S.O.