Art. 93. (Poteri delle regioni e delle province autonome) 1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale. 2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa dell'intorno aeroportuale.