Art. 94. 
                      (Sanzioni e contenzioso) 
 
  1. Per l'omessa presentazione della  dichiarazione  si  applica  la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
Per la dichiarazione infedele si applica la  sanzione  amministrativa
dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore  o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla  determinazione
dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella  misura
stabilita dall'articolo 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del
1997. 
  2. Il contenzioso  e'  regolato  dalle  norme  di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 
  3. Le regioni e le province autonome, con apposita  legge,  possono
introdurre, sulla base dei principi di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di  lire
2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili  che,  sulla
base del sistema  di  monitoraggio  delle  emissioni  sonore  di  cui
all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di
rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 94: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato
          D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: 
              "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti  diretti).  -
          1. Chi non esegue, in tutto o  in  parte,  alle  prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per i  versamenti  riguardanti
          crediti assistiti integralmente da forme di garanzia  reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non superiore a quindici giorni,  la  sanzione  di  cui  al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un  importo  pari
          ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  Identica
          sanzione si applica nei casi di liquidazione della  maggior
          imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e ai sensi dell'art.  54-bis  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              -  Il  D.Lgs.  18  dicembre  1997,  n.   472,   recante
          "Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  gennaio
          1998, n. 5, supplemento ordinario. 
              - Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e' gia' citato in
          nota all'art. 74. 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689,  recante  "Modifiche
          al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.