Art. 95. 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  sono  soppresse  l'imposta
erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale  sulle  emissioni
sonore degli  aeromobili  di  cui  all'articolo  18  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  2. La perdita di gettito per lo Stato  derivante  dall'applicazione
del comma 1 e' compensata  da  una  contestuale  riduzione,  di  pari
importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario. 
  3. Con decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede
all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di  gettito
per l'erario derivante dalla soppressione delle  imposte  di  cui  al
comma 1, relativamente alle regioni e province autonome. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 27
          aprile 1990, n. 90, recante  "Disposizioni  in  materia  di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          1990, n. 99 e convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n.  165,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 1990, n. 149: 
              "Art. 10. - 1.  E'  istituita  un'imposta  erariale  in
          aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili,
          previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n.  324,  e
          successive modificazioni. 
              2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il
          versamento dell'imposta di  cui  al  comma  1,  nonche'  la
          misura  dell'aliquota  sono  stabilite  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto con i Ministri  delle  finanze,  del
          tesoro e dell'ambiente, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il
          20 per cento dei diritti suddetti, deve essere  commisurata
          alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni
          di incrementi o riduzioni  di  aliquota  secondo  le  norme
          internazionali di certificazione del rumore. 
              4. Una quota  pari  al  40  per  cento  dei  versamenti
          risultanti  in  sede  consuntiva  e'  assegnata   nell'anno
          successivo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dei
          trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al
          disinquinamento  acustico,  con  preferenza  per  le   zone
          aeroportuali,  mentre  una  quota  del  25  per  cento   e'
          assegnata  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente per il potenziamento dei servizi  tecnici  di
          controllo dello stato dell'ambiente.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          27 dicembre 1997, n. 449: 
              "Art. 18. (Imposta erariale regionale  sulle  emissioni
          sonore degli aeromobili).  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          erariale regionale sulle emissioni sonore  in  aggiunta  ai
          diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti
          dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
          modificazioni,  e  dal   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 434. 
              2. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle  finanze  e
          dei  trasporti  e  della   navigazione,   e'   emanato   il
          regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la
          riscossione ed il versamento dell'imposta di cui  al  comma
          1,  nonche'  la  misura  dell'aliquota,  commisurata   alla
          rumorosita'   degli   aeromobili,    secondo    le    norme
          internazionali di certificazione acustica. 
              3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di  cui
          al comma 1, risultante in  sede  consuntiva,  e'  assegnato
          nell'anno  successivo  allo  stato  di   previsione   degli
          assessorati regionali per essere destinato,  con  modalita'
          stabilite  dagli  stessi  assessorati,  a  sovvenzioni   ed
          indennizzi alle amministrazioni ed  ai  soggetti  residenti
          nelle zone limitrofe agli aeroscali.".