Art. 54 (Attivita' d'ufficio) 1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione. 2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.