Art. 31.

  1. L'articolo 314 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Art. 314. - (Pubblicita') - La sentenza definitiva che pronuncia
l'adozione  e'  trascritta  a  cura  del  cancelliere  del  tribunale
competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione,  da  effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito,
da  parte  del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione
a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
    Con  la  procedura  di  cui  al  primo comma deve essere altresi'
trascritta  ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato.
    L'autorita'  giudiziaria  puo'  inoltre ordinare la pubblicazione
della  sentenza  che  pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca
nei modi che ritiene opportuni".