Art. 34 (L) 
  Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di 
                               costruire 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; 
  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' 
  dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a  cura  e  spese
dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla 
  relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. 
  Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e  a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
    2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio 
  della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile 
  dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 
  produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, 
  della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di 
  costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore 
  venale, determinato a cura della agenzia  del  territorio,  per  le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.