Art. 45
                             Estensione

  1.  Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le  disposizioni  degli  articoli  217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403,  404  e  405  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.  156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti  fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le  quali  e'  richiesta  la  licenza  individuale o l'autorizzazione
generale.
 
          Note all'art. 45:
              - L'art.  20-bis  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59,
          recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa" e' il seguente:
              "20-bis. - 1.  I regolamenti di delegificazione possono
          disciplinare   anche   i  procedimenti  amministrativi  che
          prevedono  obblighi  la cui violazione costituisce illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione".
              - Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
          402,  403,  404,  405  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156, recante: "Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni"  e'  il
          seguente:
              "Art.   217 (Traffico   ammesso   -   Trasgressioni   -
          Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo'
          utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la
          concessione  stessa,  soltanto per trasmissioni riguardanti
          attivita'  di pertinenza propria, con divieto di effettuare
          traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od
          in  analoghe  situazioni  di  pubblica emergenza, a seguito
          delle  quali  risultino interrotte le normali comunicazioni
          telegrafiche    o   telefoniche,   l'amministrazione   puo'
          affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di
          telecomunicazioni   ad   uso  privato,  lo  svolgimento  di
          traffico   di   servizio   dell'amministrazione  stessa,  o
          comunque  inerente  alle  operazioni  di  soccorso  ed alle
          comunicazioni  sullo  stato e sulla ricerca di persone e di
          cose.
              Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di
          cui  al  comma  precedente, saranno emanate con decreto del
          Ministro  per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il
          consiglio di amministrazione.
              "Art.  218  (Violazione degli obblighi). - Salvo che il
          fatto  costituisca  reato  punibile  con  pena  piu' grave,
          chiunque     stabilisce    od    esercita    impianti    di
          telecomunicazioni  per finalita' o con modalita' diverse da
          quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la
          sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
              I  contravventori  che,  per  effetto  della infrazione
          commessa,  si  sono  sottratti  al  pagamento di un maggior
          canone,  sono  tenuti  a  corrispondere  una  somma pari al
          doppio  del  corrispettivo  a  cui  si sono sottratti; tale
          somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
              Per   ogni   altra   violazione   di   obblighi   della
          concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di
          una   penale   nella  misura  prevista  dal  regolamento  o
          nell'atto di concessione.
              a'  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  della
          amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
          e di pronunciare la decadenza della concessione".
              "Art.      240     (Turbative     ai     servizi     di
          telecomunicazioni). - Fermo    restando   quanto   previsto
          dall'art.  23  del  presente  decreto,  e' vietato arrecare
          disturbi  o  causare interferenze alle telecomunicazioni ed
          alle opere ad esse inerenti.
              Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
          in  via  amministrativa,  i  direttori  dei  circoli  delle
          costruzioni  telegrafiche  e  telefoniche,  ed i capi degli
          ispettorati  di  zona  della Azienda di Stato per i servizi
          telefonici, competenti per territorio".
              "Art.  398  (Prevenzione  ed  eliminazione dei disturbi
          alle   radiotrasmissioni   ed   alle  radioricezioni). - a'
          vietato  costruire od importare nel territorio nazionale, a
          scopo  di  commercio,  usare  od  esercitare,  a  qualsiasi
          titolo,  apparati  od  impianti elettrici, radioelettrici o
          linee  di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
          alle   norme   stabilite   per  la  prevenzione  e  per  la
          eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
          radioricezioni.
              All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
          metodo  da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
          provvede  con  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
              L'immissione  in  commercio e l'importazione a scopo di
          commercio  dei  materiali  indicati  nel  primo  comma sono
          subordinate  al  rilascio  di  una  certificazione,  di  un
          contrassegno,  di  una  attestazione  di rispondenza ovvero
          alla  presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
          modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
              Con   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          effettuata  la  designazione degli organismi o dei soggetti
          che   rilasciano   i   contrassegni   o  gli  attestati  di
          rispondenza previsti dal precedente comma".
              "Art.   399  (Sanzioni). - Chiunque  contravvenga  alle
          disposizioni  di  cui  al precedente art. 398 e' punito con
          sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
              Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
          costruttori  o  degli  importatori  di  apparati o impianti

          elettrici   o   radioelettrici,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  50.000 a lire 100.000, oltre alla
          confisca  dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
          alla  certificazione  di  rispondenza  di cui al precedente
          art. 398".
              "Art.  401  (Esecuzione  di impianti radioelettrici non
          autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per
          conto  di  chi  non sia munito di concessione quando questa
          sia  richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con
          la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
              "Art.  402  (Costruzione,  uso ed esercizio di impianti
          radioelettrici.  Norme  applicabili). - Le  norme di cui ai
          precedenti  articoli  398, 399 e 400 si applicano anche nel
          caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
          ed   apparecchi   radioelettrici  che  producano,  o  siano
          predisposti  per  produrre,  emissioni  su  frequenze o con
          potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
          destinati,   dai   regolamenti   internazionali   e   dalle
          disposizioni nazionali o dagli atti di concessione".
              "Art.    403    (Detenzione   abusiva   di   apparecchi
          radiotrasmittenti). - Chiunque      detenga      apparecchi
          radiotrasmittenti  senza  averne  fatta preventiva denuncia
          all'autorita'    locale    di    pubblica    sicurezza    e
          all'amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni,
          e'  punito  con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
          lire 200.000.
              L'obbligo  della  denuncia  non incombe sui titolari di
          concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".
              "Art.  404  (Uso  di  nominativi  falsi  o  alterati. -
          Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza,
          usi  nelle  radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
          soprannomi  non  dichiarati,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  20.000 a lire 400.000 se il fatto
          non costituisca reato piu' grave.
              Alla  stessa  pena  e'  sottoposto  chiunque  usi nelle
          stazioni  radioelettriche  una  potenza  superiore a quella
          autorizzata   dalla   licenza   od   ometta   la  tenuta  e
          l'aggiornamento del registro di stazione".
              "Art.  405  (Impianti  od  apparecchi  radiotelegrafici
          installati  nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
          norme  -  Sanzioni). - Le  sanzioni previste dai precedenti
          articoli  403  e  404  si  applicano anche se i fatti siano
          commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
              Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'  provvedere
          direttamente,  a  spese  del  contravventore,  a  rimuovere
          l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi".
              - L'art.  5,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
          recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti
          relativi   al   rilascio   delle   comunicazioni   e  delle
          informazioni antimafia" e' il seguente:
              "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
          subcontratti  relativi  a  lavori  o  forniture  dichiarati
          urgenti   ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a
          provvedimenti  gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
          adottati  previa acquisizione di apposita dichiarazione con
          la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
          sussistono   le   cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
          sospensione  di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n.  575.  La sottoscrizione della dichiarazione deve essere
          autenticata  con  le  modalita'  dell'art.  20  della legge
          4 gennaio 1968, n. 15".
              - L'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,
          recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente:
              "Art.   10. - 1.   Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata   con  provvedimento  definitivo  una  misura  di
          prevenzione non possono ottenere:
                a) licenze   o   autorizzazioni   di   polizia  e  di
          commercio;
                b) concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
                d) iscrizioni   negli   albi   di  appaltatori  o  di
          fornitori  di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
                e) altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
                f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
              2.  Il  provvedimento  definitivo di applicazione della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi  commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
              4.  Il  tribunale  dispone che i divieti e le decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
              5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.
              A  tal  fine,  i  relativi  procedimenti amministrativi
          restano  sospesi  fino  a quando il giudice non provvede e,
          comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla
          data  in  cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
          comunicazione.
              5-ter.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale.".
              -  Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v.
          nelle note all'art. 7.